Contratto Per Il Trasporto Dell’energia Elettrica
Informiamo i nostri gentili lettori che siamo in grado di procacciare fidejussioni, anche in sostituzione di quelle bancarie, relative ai contratti per il trasporto dell’energia elettrica e di gestione della connessione per conto dei clienti finali.
Infatti dalla delibera n. 609 del 11/12/2015 in riferimento al CADE 268/2015/R/EEL si evince l’eliminazione del requisito di rating per gli istituti che emettono garanzie fideiussorie contenuto in precedenza nell’Allegato B alla delibera n. 268 del 4/6/2015. ( il reting impediva alla maggior parte delle compagnie di intervenire )
Nello specifico la delibera di dicembre ha sostituito:
– il paragrafo 2.2 lettera a) con la seguente dicitura:
L’utente può prestare all’impresa distributrice una garanzia nella forma alternativamente di :
“a. fideiussione bancaria o assicurativa emessa da Istitito bancario o assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge;”
– l’intero paragrafo 2.3 con la seguente dicitura:
“2.3 La fideiussione di cui al paragrafo 2.2 lettera a deve contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa”;
Pertanto è stato eliminato ogni riferimento all’istituto bancario o assicurativo italiano o accreditato ad operare in Italia in possesso di giudizio di rating creditizio di cui al paragrafo 4.1.
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